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Trova scadenze, costi, allegati e modalità di invio. Le istruzioni restano disponibili anche dopo aver concluso il ricorso.
Termini per il ricorso al PrefettoIl ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Il termine è perentorio.
Il termine entro il quale presentare ricorso al Prefetto è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Questo termine è perentorio: il suo decorso senza presentazione del ricorso comporta l'impossibilità di ricorrere al Prefetto. Se il termine ultimo cade di domenica o in un giorno festivo, viene prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. In caso di contestazione immediata (fermato dall'agente), il termine decorre dal giorno successivo. In caso di contestazione differita (autovelox, notifica a casa), decorre dalla data di notificazione.
Termini per il ricorso al Giudice di PaceIl ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. A differenza del ricorso al Prefetto, questo termine è più breve ma il ricorrente beneficia di un giudice terzo e imparziale. Se il ricorso al Prefetto è stato rigettato, è possibile ricorrere al GdP entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
Chi può presentare ricorsoPossono ricorrere il trasgressore, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
La legge individua specifici soggetti legittimati: il trasgressore (chi ha commesso la violazione), il proprietario del veicolo (anche se non alla guida, in quanto obbligato in solido), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Non può ricorrere chi ha già pagato la sanzione, sia in misura ordinaria che ridotta (30% entro 5 giorni).
Rischio raddoppio sanzione (Prefetto)Se il ricorso al Prefetto viene rigettato, la sanzione viene raddoppiata: l'importo sarà non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per la violazione.
Qualora il Prefetto ritenga infondati i motivi del ricorso, emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento con sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale. Ad esempio, se la multa originaria era di 100€, in caso di rigetto si pagheranno almeno 200€, più spese di procedimento e notifica. Il raddoppio riguarda solo l'aspetto economico, non la decurtazione punti. Questo rischio NON esiste con il Giudice di Pace.
Silenzio-assenso del PrefettoSe il Prefetto non risponde entro i termini previsti (180-210 giorni + 120 per notifica), il ricorso si intende automaticamente accolto e la multa è annullata.
Se il Prefetto non adotta e notifica l'ordinanza entro 180 giorni (ricorso presentato all'organo accertatore) o 210 giorni (ricorso diretto al Prefetto), più 120 giorni per la notifica, il ricorso è accolto per silenzio-assenso. Non si riceve comunicazione ufficiale: è l'assenza di ordinanza-ingiunzione che costituisce riconoscimento del diritto. Fondamentale conservare tutta la documentazione (ricevuta raccomandata A/R o PEC).
Contributo unificato (Giudice di Pace)Il ricorso al Giudice di Pace richiede il pagamento del contributo unificato di €43, da versare tramite PagoPA o presso le tabaccherie autorizzate.
Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento del contributo unificato di €43. Questo importo è dovuto indipendentemente dall'esito del ricorso. Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le tabaccherie autorizzate, o con modello F23. A differenza del ricorso al Prefetto (senza costi extra), il GdP ha un costo iniziale ma offre maggiori garanzie: giudice terzo e imparziale, possibilità di prove testimoniali, nessun rischio di raddoppio della sanzione.
Come inviare il ricorsoPuoi inviare in autonomia con una PEC personale o una raccomandata A/R. Per il Prefetto puoi anche acquistare l’invio gestito da FaccioRicorso.
Le modalità principali sono: 1) PEC personale, circa 5 € l’anno per una casella base, con ricevute digitali di accettazione e consegna; 2) raccomandata A/R, circa 10 € per invio; 3) consegna a mano, quando ammessa, chiedendo una copia protocollata; 4) invio PEC gestito da FaccioRicorso per i ricorsi al Prefetto. In quest’ultimo caso non usiamo la tua casella e non chiediamo le tue credenziali: dopo la firma di atto e delega inviamo dalla nostra PEC e colleghiamo le ricevute alla pratica. Il servizio costa 2 € oltre al piano base.
Vizi formali del verbaleI principali vizi formali sono: notifica tardiva (oltre 90 giorni), errori nelle generalità, errori nel veicolo, mancata indicazione della norma violata o dell'importo.
Vizi formali più frequenti: 1) Notifica tardiva — se il verbale è notificato oltre 90 giorni dall'accertamento (art. 201 CdS), il ricorso è quasi certamente accolto. 2) Errori nelle generalità (nome, cognome, data nascita, indirizzo) se impediscono l'identificazione univoca. 3) Errori nel veicolo (targa, modello, tipo). 4) Mancata indicazione di: giorno/ora/luogo della violazione, norma violata, sommaria esposizione dei fatti, importo della multa, possibilità di pagamento ridotto 30%. 5) Mancanza della firma dell'agente.
Pagamento e decadenza dal ricorsoChi ha già pagato la multa (anche in misura ridotta del 30%) non può più presentare ricorso. Il pagamento equivale ad accettazione tacita della violazione.
Il pagamento della sanzione, sia in misura ordinaria che ridotta (30% entro 5 giorni), preclude definitivamente la possibilità di ricorrere. Il pagamento costituisce accettazione tacita della violazione. È quindi fondamentale valutare la fondatezza della contestazione PRIMA di pagare. Non è possibile "pagare per sicurezza" e poi ricorrere.
Prefetto o Giudice di Pace: quale scegliere?Prefetto: senza costi extra, più semplice, ma rischio raddoppio se rigettato. Ideale per vizi formali evidenti. GdP: costa €43, ma giudice terzo, nessun raddoppio, possibilità di prove e testimoni.
PREFETTO — Pro: senza costi extra, procedura semplice, silenzio-assenso se non risponde. Contro: rischio raddoppio sanzione se rigettato, non è giudice terzo, esame limitato alla documentazione. Ideale per: vizi formali oggettivi (notifica tardiva, errori evidenti). GIUDICE DI PACE — Pro: giudice terzo e imparziale, possibilità di produrre prove e citare testimoni, nessun raddoppio della sanzione, esame nel merito. Contro: contributo unificato €43, procedura più strutturata, presenza in udienza obbligatoria. Ideale per: contestazioni complesse che richiedono valutazione dei fatti.
Documenti da allegare al ricorsoAllegati obbligatori: copia del verbale, documento d'identità. Consigliati: prove fotografiche, biglietti, certificati, testimonianze scritte di terzi.
Allegati essenziali: 1) Copia integrale del verbale di contestazione (leggibile e completa). 2) Copia del documento d'identità valido. 3) Documentazione probatoria: biglietti di parcheggio, foto di segnaletica irregolare, certificati medici (in caso di forza maggiore), dichiarazioni del datore di lavoro, ecc. 4) Eventuale copia di sentenze di tribunali o GdP su casi analoghi (non vincolanti ma utili). 5) Se il ricorrente non è il proprietario: documentazione che comprovi il rapporto con il veicolo.
Alternatività tra i rimediNon è possibile presentare contemporaneamente ricorso al Prefetto e al GdP per lo stesso verbale. Scegliere un rimedio preclude l'altro, salvo il rigetto del Prefetto (poi 30 giorni per GdP).
Principio di alternatività: una volta scelto il ricorso al Prefetto, non si può contemporaneamente ricorrere al GdP per lo stesso verbale. La presentazione di due ricorsi contemporanei può portare all'inammissibilità di entrambi. Tuttavia, se il ricorso al Prefetto viene rigettato, è possibile presentare ricorso al GdP entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.